Cancrini e Partners

La risoluzione consensuale di un precedente rapporto non incide sull’integrità professionale dell’operatore economico

La risoluzione consensuale di un precedente rapporto non incide sull’integrità professionale dell’operatore economico

TAR Toscana

Il T.A.R. Toscana, con la sentenza del 5 ottobre 2020, n. 1154, ha ritenuto che la risoluzione consensuale del contratto di un precedente rapporto e la revoca dell’aggiudicazione, disposta da un’amministrazione diversa da quella che ha abbia indetto la gara, e successivamente annullata dal giudice amministrativo, non rientrano nella categoria di illeciti professionali ex art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 valutabili dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione dalla gara. In particolare, la risoluzione consensuale di un precedente contratto pubblico non è idonea ad incidere sull’integrità professionale del concorrente. Tale principio di diritto assume importante rilevanza ai fini della delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice dei contratti pubblici.

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