L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 118 del 17/2/2021 sull’applicazione della disciplina di contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera tra una società e un Comune, ha chiarito che non devono essere effettuate ritenute fiscali negli appalti se i beni strumentali non sono del committente.
In primo luogo, con riferimento all’ambito soggettivo, l’Agenzia ha osservato che la normativa sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti non si applica per «gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta» (art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997), come già precisato anche con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020.
Riguardo all’ambito oggettivo, ai fini dell’applicazione, l’affidamento del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi deve essere riferita «a un’impresa», tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
I beni strumentali «saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali». Per contro, «l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame».
Di conseguenza, l’Autorità ha ritenuto che, essendo il soggetto committente (il Comune) un ente pubblico territoriale, la disciplina si applica esclusivamente in relazione alle attività diverse da quella «istituzionale non commerciale».
Si rimanda al link del documento integrale dell’Agenzia delle Entrate.