Tar Toscana, Sez II, 29.09.2021, n. 1232, Almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell’attestazione SOA l’impresa deve “stipulare un nuovo contratto” per il rinnovo della stessa o comunque attivarsi in maniera esplicita ed inequivoca
Con la sentenza in commento il giudice amministrativo è tornato ad affrontare la questione concernente il termine e le modalità di rinnovo della SOA prima della scadenza.
Il TAR Toscana ha preliminarmente richiamato l’art. 76, co. 5, D.P.R. n. 207/2020, ancora vigente in forza della previsione di cui all’art. 216, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016, ove è stabilito che “l’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 77, comma 5” e che “almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione”.
Il TAR ha in proposito osservato che sebbene il disposto letterale della norma sia nel senso che almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di validità dell’attestazione di qualificazione l’impresa interessata deve “stipulare un nuovo contratto” volto al rinnovo dell’attestazione medesima, “l’interpretazione emersa in giurisprudenza, ferma restando la presenza del termine decadenziale di novanta giorni, mira a valorizzare, al pari della stipula del contratto, anche un più generale essersi attivato dell’operatore interessato nel suddetto termine, avviando contatti con la SOA aventi esplicito significato di richiedere e portare avanti il procedimento di rinnovo dell’attestazione in scadenza” (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, sent. 7178/2020 ove è affermato che al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato, ai sensi dell’art. 76 co. 5, d.P.R. n. 207/2010, istanza di rinnovo nel termine di 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione).
Aderendo alla riferita “lettura meno rigida del dato normativo … a condizione che l’attivarsi dell’operatore economico presso la società di attestazione sia esplicito ed inequivoco”, nella fattispecie sottoposta al suo esame il TAR Toscana ha ritenuto “che questa attivazione ci sia stata nei termini richiesti dalla legge” accertando per l’effetto la continuità della attestazione SOA della società ai sensi dell’art. 76, co. 5, DPR n. 207/2010. Tanto avendo ritenuto “probante circa la sussistenza di contatti per rinnovare la qualificazione e la concretezza dell’attivazione della società” controinteressata una mail in cui l’Istituto bancario ha trasmesso alla stessa “la lettera di referenze “per attestazione SOA””.