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Segnalazione dell’ANAC al Governo e al Parlamento: consentire la sospensione della vigenza dell’articolo 110, co 6, del D.lgs. n. 50/2016 e la sua riformulazione

Segnalazione dell’ANAC al Governo e al Parlamento: consentire la sospensione della vigenza dell’articolo 110, co 6, del D.lgs. n. 50/2016 e la sua riformulazione

ANAC

Con la delibera n. 1074 del 2 dicembre 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’atto di segnalazione n. 10/2020 concernente la disciplina dei requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nuove gare, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte delle imprese in concordato.

In particolare, l’Autorità, tenuto conto delle criticità emerse in sede di attuazione dell’articolo 110, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, ha segnalato l’opportunità di sospendere la vigenza di tale articolo e di allineare la sua entrata in vigore con quella dell’art. 372, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui attuazione è stata differita al 1° settembre 2021 anche a causa dell’attuale emergenza sanitaria, che sta causando pesanti ripercussioni sull’economia.

L’ANAC ha, inoltre, rilevato l’opportunità di riformulare il citato art. 110, comma 6, nel senso di riconoscere al giudice delegato, che autorizza l’impresa in concordato a partecipare a nuove gare o a stipulare un contratto di subappalto, la facoltà di chiedere un parere all’Autorità, nel caso in cui la documentazione presentata da tale impresa non garantisca la capacità della stessa di portare a termine regolarmente l’affidamento.

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