Il Consiglio di Stato, Sez.V, con sentenza n.7341 del 3.11.2021, ha ribadito come per l’individuazione dei servizi analoghi occorra evidenziare il settore imprenditoriale presupposto dalla lex specialis di gara. In particolare, ha stabilito che qualora il bando tra i requisiti di fatturato specifico preveda lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non si sovrappone a quella di servizi identici ma va intesa nel senso di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale. La ratio sottesa al principio espresso si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.
Per la lettura della sentenza si rinvia al seguente link