L’ANAC, con Comunicato del Presidente del 3 dicembre 2024 – richiamando le valutazioni espresse sul punto dal Consiglio di Stato (parere n. 907 del 30 luglio 2024) – evidenzia che il potere di vigilanza attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione si esercita anche sulle specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi individuate con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.lgs n. 201/2022), e previste, in particolare, nell’ambito della distinzione che è stata introdotta tra funzioni di gestione dei servizi e quelle di regolazione, indirizzo e controllo, nell’organizzazione degli enti locali e anche in relazione ai soggetti partecipati.
In capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione sussiste sia il potere di controllo dei responsabili anticorruzione (Rpct) degli enti coinvolti, sia i poteri di vigilanza, che possono essere espletati con attività ispettive e di accertamento, con la possibilità, eventualmente, di sospendere le procedure di conferimento e/o segnalarle.
Per quanto riguarda, inoltre, i commissari delle gare per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, anche per le specifiche ipotesi di inconferibilità/incompatibilità degli stessi, l’ANAC ricopre un importante ruolo nell’ambito del generale potere di vigilanza circa il rispetto del Codice degli appalti e dello svolgimento trasparente dei contratti pubblici.
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