T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13.07.2021, n. 8324, sui limiti del sindacato giurisdizionale sull’attività valutativa della Commissione giudicatrice
Con la sentenza in commento, il TAR del Lazio, Roma, Sez. I, si è pronunciato sui limiti del sindacato giurisdizionale sull’attività valutativa della Commissione giudicatrice nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della procedura per l’affidamento di lavori, deducendo l’erroneità e l’illogicità delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice in relazione all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario e del consorzio ricorrente e rilevando la conseguente erroneità dei punteggi attribuiti dalla stessa Commissione.
Sul punto, il Collegio ha evidenziato che il sindacato del giudice sull’esercizio dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto “la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo”. Ne consegue che, per sovvertire il giudizio tecnico della Commissione giudicatrice, non è sufficiente rilevare la mera non condivisibilità della valutazione, ma è necessario dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità di tale giudizio tecnico, come rilevato dalla giurisprudenza prevalente (ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, 18.9.2020, n. 9613; Cons. Stato, sez. VI, 7.10.2019, n. 6753).
Il T.A.R., dunque, in linea con tale indirizzo giurisprudenziale, ha limitato il suo sindacato alle ipotesi di irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti e ha, conseguentemente, rigettato il ricorso ritenendo non sussistenti travisamenti, errori manifesti e irrazionalità nelle valutazioni della Commissione giudicatrice.