Con la delibera n. 452 del 3 ottobre 2023, l’ANAC è stata chiamata ad intervenire su una gara indetta da un comune turistico dell’Emilia-Romagna per l’affidamento riguardante la gestione dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione, promo commercializzazione e destination marketing per il triennio successivo dopo che, in base al fatto che l’operatore uscente risultava proprietario del dominio di promozione turistica del Comune e dei relativi account social, alla gara si era presentato solo un operatore: quello uscente, in quanto unico a disporre dei mezzi di comunicazione turistica del Comune.
Nel richiamare tutte le Amministrazioni ad effettuare maggiori controlli, l’Autorità ha statuito che i siti web e i social di un’amministrazione pubblica devono restare in capo all’ente al termine del contratto di gestione, disponendo, altresì, l’obbligo in capo agli enti di evidenziare nel contratto di gestione che il dominio e i relativi profili social curati dalla società di comunicazione e i loro contenuti devono essere restituiti alla fine del contratto e restare come patrimonio dell’ente pubblico.
D’altronde, spiega il Presidente di ANAC “se non inseriscono nei contratti precise clausole che li tutelino, rischiano che, a conclusione del contratto, l’impresa affidataria divenga di fatto proprietaria del profilo social e dei relativi follower, privando l’ente di un patrimonio di contatti e conoscenze che invece deve rimanere nel pieno controllo degli enti pubblici”.
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