Con la delibera di precontenzioso n. 573 del 10 dicembre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato che non è possibile, attraverso lo strumento del soccorso istruttorio, sanare la completa assenza di uno specifico allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica.
Infatti, il mancato invio di un documento richiesto dalle prescrizioni di legge di gara rappresenta una carenza dell’offerta a cui il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma. Difatti, il ricorso al soccorso istruttorio non può confliggere con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.
Ricade quindi sull’operatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione. La necessità di rispettare la scadenza per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere l’invio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.
Nel parere di cui sopra, viene ricordato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo dell’Autorità, formatosi già in vigenza del precedente Codice ex D.lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio può sì essere utilizzato per sanare incompletezze della domanda, ad esclusione però di quelle relative all’offerta tecnica ed economica. Altrimenti, si potrebbe arrivare alla possibilità di integrazione dell’offerta, circostanza che non è consentita.
Peraltro, il parere dell’Anac richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica).
Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa.
In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano all’allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente riferiti all’o.e. in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.
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