Con il parere di precontenzioso n. 101 del 15 marzo 2023 l’ANAC si è pronunciata sulla possibilità di valutare i chiarimenti forniti da un operatore economico in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta sui contenuti dell’offerta economica presentata per la procedura di gara in oggetto.
In particolare, secondo l’ANAC, “Non può essere escluso da una procedura di gara l’operatore economico che, avendo commesso un errore formale in ordine ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza aziendali dichiarati nell’offerta economica presentata, consistente nella indicazione di tali costi su base annuale e non rapportata all’intera durata del contratto, fornisca, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, chiarimenti e giustificativi idonei a dimostrare che le suddette voci sono state tenute in debita considerazione nell’offerta economica presentata”.
Dunque, l’ANAC ha ritenuto che la Stazione appaltante è tenuta a valutare gli ulteriori elementi forniti dal Raggruppamento temporaneo di imprese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, e a concludere il procedimento con un giudizio di congruità o non congruità dell’offerta presentata, evitando di escludere l’operatore economico dalla gara sulla base dei principi di tassatività delle cause di esclusione, e di proporzionalità dell’azione amministrativa.
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