Consiglio di Stato sez. V 4/3/2025 n. 1836. Nel contesto degli appalti integrati, il progettista esecutivo indicato dall’operatore economico è qualificato come soggetto esterno e non assume la veste di concorrente. In tale quadro, la sostituzione di uno dei componenti del raggruppamento è ammissibile purché siffatta modifica non comporti un’alterazione sostanziale dell’offerta né la violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti
Nel caso sottoposto allo scrutinio del Consiglio di Stato, l’impresa aggiudicataria di una gara pubblica aveva comunicato alla Stazione Appaltante il decesso del professionista mandatario del raggruppamento di professionisti indicato quale progettista e la sua sostituzione con altro professionista.
Con appello incidentale, l’impresa seconda classificata ricorrente in primo grado avverso il provvedimento di aggiudicazione aveva censurato la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui dichiarava “l’infondatezza delle censure volte a far valere, in radice, che il progettista non avrebbe potuto essere sostituito con un soggetto esterno alla compagine”.
Ebbene, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul suddetto gravame incidentale, ha condiviso le conclusioni del Giudice di primo grado.
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada rammentano il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il progettista indicato non assume il ruolo di concorrente neppure negli appalti integrati (Ad. Plen. n. 13/2020) nonché quello secondo cui, con specifico riferimento alla sostituibilità dei componenti del raggruppamento di professionisti indicato quale progettista (come nel caso di specie), “deve ritenersi possibile l’estromissione e l’eventuale sostituzione di quello dei componenti del raggruppamento, che abbia perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara” (Cons. St., sez. V, 11 novembre 2022 n. 9923, richiamata da Cons. St., sez. V, 9 settembre 2024 n. 7496).
Sulla scorta dei richiamati indirizzi giurisprudenziali, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “Non può quindi negarsi in radice la possibilità di sostituire i componenti di un raggruppamento di professionisti”.
Tuttavia, il Collegio precisa che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia (ex multis, Cgue, sez. IX, 3 giugno 2021, causa C-210/20 e da ultimo Cons. St., sez. V, 9 settembre 2024 n. 7496), l’astratta possibilità di sostituzione del progettista è ammissibile a condizione che la stessa non comporti nel concreto una modifica sostanziale dell’offerta, essendo tale limite imposto dai “principi generali delle gare pubbliche, di par condicio e imparzialità”.
Del resto, secondo il Consiglio di Stato, proprio in ragione della menzionata giurisprudenza “il d. lgs. n. 36 del 2023 ha espressamente indicato la modifica sostanziale dell’offerta quale limite impeditivo della sostituzione (così la relazione al d. lgs. n. 36 del 2023 con riferimento all’art. 97)” e, in particolare, “negli artt. 97 comma 2, in tema di sostituzione del componente del raggruppamento e degli altri operatori economici sovraindividuali, e 104 comma 5, in relazione alla sostituzione dell’ausiliaria, oltre che quale ragione ostativa delle modifiche successive rispetto alla presentazione dell’offerta (art. 101 commi 3 e 4 in riferimento ai chiarimenti e correzioni di errori materiali del contenuto dell’offerta)”.