Tar Sicilia, Catania, Sez I, 07/12/2021, n. 3693. Le stazioni appaltanti sono tenute all’applicazione dei prezzari regionali, in caso di eventuale scostamento deve esserne data analitica motivazione
Con la sentenza in epigrafe, il Tar Sicilia, adito in merito ad una procedura aperta di lavori nella quale la stazione appaltante non ha aggiornato il progetto posto a base di gara al prezzario regionale, ha statuito quanto segue. In particolare, il giudice amministrativo siciliano ha affermato che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali, ritenendo altresì che il prezzario regionale non abbia valore tout court vincolante ma che costituisca la base di partenza per le elaborazioni delle voci di costo della singola procedura. Inoltre, nell’ipotesi in cui vi sia scostamento circa i prezzi stabiliti rispetto alle voci dei prezzari, la stazione appaltante deve darne analitica motivazione.
Nel caso di specie, secondo quanto avanzato da parte ricorrente, i prezzari regionali aggiornati annualmente hanno carattere cogente, in quanto ancorati alle specifiche condizioni territoriali e posti a presidio di interessi di rilievo pubblicistico, quali le condizioni di serietà dell’offerta, ma anche la qualità delle prestazioni, la serietà della proposta progettuale, ed ancora, l’effettività concorrenzialità.
Pertanto, il Tar Sicilia accoglie il ricorso con il conseguente annullamento dell’integrale lex specialis di gara. Proprio perché “l’istituto dei prezzari regionali soddisfa una duplice esigenza” e cioè da una parte vi è l’esigenza di assicurare tutti gli interessi di rilievo pubblicistico dall’altro “la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, al contrario, troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità (cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497”.
In conclusione, dal chiaro tenore dell’art. 23 comma 16, terzo paragrafo, del DLGS n. 50 del 2016, si ricava che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi regionali ed anche a ritenere che il prezzario regionale costituisca la base per l’elaborazione delle voci di costo di ogni procedura (come già asserito dal TAR Puglia, Lecce, sez III, 6 aprile 2021, n. 497).