Con la sentenza in commento il TAR Campania, sede di Salerno, con riferimento all’effetto escludente della situazione di irregolarità fiscale accertata dalla stazione appaltante in capo al concorrente, ha rilevato che la previsione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 vincola la Stazione appaltante imponendo l’esclusione dell’operatore nei cui confronti l’Amministrazione finanziaria abbia riscontrato violazioni gravi e definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, come risultanti dalle attestazioni da questa rilasciate.
Al riguardo il TAR ha evidenziato che la disposizione in parola “come formulata, non consente alcuna valutazione in ordine alle irregolarità riscontrate e all’incidenza sulla affidabilità dell’operatore economico”. Questo perché “il legislatore, fissando precisi parametri normativi, ha prevalutato le condizioni di regolarità o irregolarità della posizione fiscale e predeterminato le conseguenze dell’eventuale irregolarità sulla partecipazione”.
La sentenza in rassegna ha inoltre ritenuto che “non è possibile disapplicare l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 né sollevare questione pregiudiziale di compatibilità della citata disposizione con i principi e le norme del diritto europeo, in quanto la stessa non risulta in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza nonché con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE”.
Sotto tale profilo, in esito alla ricognizione delle disposizioni contenute nell’ art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, il TAR ha concluso che anche la disciplina europea, al pari di quella nazionale, obbliga la Stazione appaltante all’esclusione dell’operatore economico che non ha provveduto al pagamento dei tributi dovuti, se accertato in sede giurisdizionale o amministrativa in maniera definitiva e vincolante o comunque dimostrato dall’Amministrazione.
Ha inoltre rilevato che la disciplina europea consente la facoltà di prevedere deroghe alle esclusioni automatiche per irregolarità fiscale solo per esigenze imperative connesse a interessi generali (quali la salute pubblica e la tutela dell’ambiente, secondo le indicazioni contenute nel considerando) ovvero “secondo la specifica previsione in materia di irregolarità fiscali, qualora l’esclusione sia chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte ovvero qualora il concorrente sia stato informato del debito in un momento in cui non aveva la possibilità di provvedere per l’immediata scadenza dei termini di partecipazione”.
Una facoltà, sottolinea il TAR, lasciata ai legislatori nazionali e non alle stazioni appaltanti e che il nostro legislatore ha esercitato introducendo il limite della gravità della violazione e concretizzando il riferimento ai “piccoli importi” contenuto nel citato art. 57 della direttiva 2014/24/UE “mediante un parametro quantitativo rigido, normativamente predeterminato, indicato ragionevolmente in euro 5.000,00”.
Ciò che non consente alla Stazione appaltante alcuna valutazione caso per caso della posizione del concorrente in relazione al quantum dell’obbligazione tributaria rimasta inadempiuta e alle ulteriori circostanze che hanno accompagnato l’inadempimento, con l’obiettivo di stabilire se la violazione possa definirsi grave e tale da incidere sull’affidabilità dell’operatore economico.
Su tali basi, la sentenza in esame ha ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante laddove ha escluso il concorrente in ragione della situazione di irregolarità contributiva grave e definitivamente accertata rilevata a suo carico.