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TAR Campania, Sez. I, 10.07.2020, n. 3019

TAR Campania, Sez. I, 10.07.2020, n. 3019

Nel corso della vicenda, il provvedimento di aggiudicazione in parola, essendo risultato privo di firma, era stato dichiarato nullo dalla stazione appaltante.
TAR Campania

La Prima Sezione del TAR Campania – Napoli, con sentenza del 10 luglio 2020 n. 3019, ha osservato che è illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha opposto un rifiuto di un’istanza avanzata dalla ditta risultata aggiudicataria di una gara di appalto – tendente ad ottenere la stipula del contratto di appalto – motivata con riferimento al fatto che il provvedimento di aggiudicazione è risultato privo della sottoscrizione del dirigente competente sebbene nello stesso fossero, comunque, indicati tutti gli elementi essenziali tali da poterlo attribuire con certezza alla P.A. appaltante.

Nel corso della vicenda, il provvedimento di aggiudicazione in parola, essendo risultato privo di firma, era stato dichiarato nullo dalla stazione appaltante.

Ciò malgrado, nel dirimere la controversia e nell’accogliere il ricorso promosso dalla ditta, i Giudici partenopei hanno stabilito che è da considerarsi valido un provvedimento amministrativo ove il medesimo rechi gli elementi essenziali da poterlo attribuire alla P.A. appaltante e, al suo interno, all’agente materiale competente ad adottarlo in astratto secondo le norme positive.

Difatti, è stato evidenziato dal Collegio che, se è vero che la firma apposta in calce ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per potere ricondurre quest’ultimo, per i profili psichico e giuridico, all’agente amministrativo che lo abbia formalmente adottato, è altrettanto vero che, anche in ossequio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino, non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell’atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali: indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell’atto stesso.

Peraltro, occorre evidenziare che, assumendo tale ragionamento, è stato confermato dai Giudici l’indirizzo giurisprudenziale da anni assunto in argomento dal Tribunale Regionale campano (TAR Campania – Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 5245).

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