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TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 8.01.2021, n. 244

TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 8.01.2021, n. 244

Tar Lazio roma

Con la sentenza in rassegna, il TAR Lazio ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui, per potersi ritenere integrata la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all’omissione delle “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino dal Casellario informatico dell’ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie può porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento.

Conseguentemente, non può essere escluso dalla gara il concorrente che abbia omesso di dichiarare una risoluzione contrattuale subita, ove la stessa non risulti annotata nel Casellario informatico dell’ANAC.

Il TAR Lazio ha quindi ritenuto che “la mera omissione della dichiarazione circa una pregressa risoluzione di contratto subita dal concorrente non può portare quale conseguenza automatica alla sua esclusione dalla gara.” Eventualmente, sarà l’Amministrazione a dover valutare, ai fini espulsivi, la rilevanza in concreto della fattispecie risolutoria, non potendo l’esclusione configurare una conseguenza automatica di una mera omissione dichiarativa.

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