Con la sentenza in esame, il Tar Lazio, Roma, Sez. II, ha rigettato il ricorso della seconda classificata di una gara, la quale lamentava, tra i motivi di doglianza, come la partecipazione dell’aggiudicataria fosse minata dalla nullità per assenza di corrispettivo del contratto di avvalimento, che deve avere natura onerosa. Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato alla luce del rapporto tra ausiliaria e ausiliata, le quali facevano parte del medesimo consorzio stabile. Difatti, la mancata previsione di un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria, a fronte della messa a disposizione delle competenze tecniche acquisite e delle risorse strumentali espressamente individuate nel contratto di avvalimento, non è idonea a far venir meno la natura onerosa del contratto stipulato, intesa come sussistenza di un interesse patrimoniale in capo all’ausiliaria, “che può avere carattere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo” (TAR Lazio, Roma, III, 6 dicembre 2019, n. 14019)”.
Nell’ottica consortile, l’aggiudicazione di un appalto in favore di una delle consorziate vale di per sé ad integrare un interesse indiretto di natura economico-patrimoniale per le altre consorziate e per il Consorzio stesso, in quanto incrementa il curriculum professionale della consorziata e il fatturato specifico nel settore di riferimento. Inoltre, come avvenuto nella fattispecie, spesso accade che in caso di aggiudicazione in favore di una consorziata, quest’ultima affidi in subappalto ad una o più consorziate una quota dei lavori, servizi o forniture.
Pertanto, il Collegio ha rigettato l’ipotesi di nullità prospettata nel ricorso.