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TAR Lazio, Roma, Sez. II, 15.2.2021, n. 1815

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 15.2.2021, n. 1815

Tar Lazio roma

Il Collegio ha ribadito l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 12 del 2.7.2020, secondo cui “la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”, atteso che solo in questo caso “rileva … il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall’aggiudicataria”.

In altri termini, l’omessa comunicazione completa ed esaustiva dell’aggiudicazione – priva dell’esposizione completa delle ragioni di preferenza per l’offerta dell’aggiudicatario – può determinare uno slittamento del termine per la contestazione dell’aggiudicazione solo in relazione all’esigenza dell’interessato di conoscere gli elementi tecnici dell’offerta dell’aggiudicatario e, in generale, gli atti della procedura di gara, al fine di poter esaminare compiutamente il loro contenuto e verificare la sussistenza di eventuali vizi. L’impugnazione, proposta oltre i trenta giorni, deve contenere la formulazione di specifiche doglianze formulate nei confronti dell’aggiudicazione proprio in ragione di quelle ulteriori circostanze o elementi dell’offerta conosciuti soltanto in sede di ostensione degli atti di gara.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso l’aggiudicazione, in quanto volto esclusivamente ad evitare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, non contenendo censure ulteriori rispetto a quelle già formulate avverso la presupposta esclusione.

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