Con la pronuncia in commento il TAR Lazio – sede di Roma- ha chiarito che appartiene alla giurisdizione del G.A. la controversia relativa all’affidamento di servizi strettamente attinenti all’oggetto sociale e all’attività di Poste italiane, la quale non è solo dedita al recapito della corrispondenza ma anche alla raccolta del risparmio, essendo per antica origine collaterale all’attività postale quella di raccolta del risparmio e custodia dei relativi valori.
La Sezione, sia pure con riguardo alla Società Aeroporti di Roma (anch’essa operante in un settore speciale) ha precisato che “L’interpretazione fortemente restrittiva, fatta propria dal Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza n. 6534/2018, in ogni caso, non solo va oltre i precedenti giurisprudenziali in precedenza richiamati, a livello sia nazionale che comunitario, ma risulta non conforme alle più recenti indicazioni della Corte di Giustizia in merito alla direttiva 2004/17/CE – a cui è subentrata senza modifiche sul punto la direttiva 2014/25/UE – da ritenere applicabile “…agli appalti che, anche se sono di natura diversa….servono per l’esercizio delle attività definite dalla direttiva 2004/17. Di conseguenza, nei limiti in cui un appalto aggiudicato ha un nesso con un’attività da questo esercitata nei settori considerati dagli articoli da 3 a 7 di tale direttiva, tale appalto deve essere assoggettato alle procedure previste dalla direttiva in parola (Corte di Giustizia, causa C-152/17 – Consorzio Italian Management – punto n. 26)” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 22 gennaio 2020, n. 892)”.
Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.