La pronuncia in commento ha per oggetto una procedura aperta telematica finalizzata all’affidamento della “fornitura di un servizio di transito IP per il punto di presenza (POP) di Milano del Registro e per altri POP internazionali”.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva presentato richiesta di accesso agli atti della procedura per verificare la correttezza della documentazione dell’aggiudicataria ed otteneva risposta il 2.3.2020 con la trasmissione di tutta la documentazione ad eccezione di una richiesta di chiarimenti sull’offerta tecnica.
Dopo aver preso visione della documentazione la ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stata annullata la precedente aggiudicazione, disposta in suo favore, e del successivo provvedimento di aggiudicazione disposto in favore dell’operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria finale.
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva la tardività del ricorso, poiché questo sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 4, c.p.a., tenuto conto che la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva impugnata risaliva al 22.1.2020.
Tuttavia, la Terza Sezione del T.A.R. Lazio, aderendo alla recentissima pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, ha ritenuto non fondata l’eccezione dell’Amministrazione resistente, in quanto “il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate; le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 citato consentono la proposizione di un ricorso principale; la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”.
Alla luce del principio di diritto appena citato, il TAR ha sottolineato che, nel caso in esame, la ricorrente aveva richiesto l’accesso documentale alle caratteristiche dell’offerta della controinteressata e la PA aveva fornito risposta solamente il 2.3.2020. Pertanto, è rispetto a tale data che deve essere verificata l’eventuale tardività del ricorso poiché gli atti inviati in precedenza alla ricorrente non le consentivano di conoscere quegli elementi rispetto ai quali sono stati impostati i motivi di ricorso.