Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha statuito che la sopravvenuta carenza di un requisito ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici in capo all’ausiliaria non possa comportare l’automatica esclusione del concorrente dalla gara, dovendo comunque la Stazione appaltante assegnare a quest’ultimo un congruo termine per la sostituzione dell’ausiliaria incorsa in una causa escludente.
A giudizio del TAR, infatti, infatti, l’art. 89, comma 3, del Codice dei contratti pubblici non prevede alcuna limitazione temporale rispetto alla sostituibilità dell’ausiliaria, ma solo che “La stazione appaltante […] impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”.
D’altra parte, rileva anche il TAR, “sebbene la sostituzione dell’ausiliaria durante la gara costituisca istituto certamente derogatorio al principio dell’immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura, nonché di coloro di cui intende avvalersi e, per questa via, della stessa offerta, al contempo risponde alla altrettanto rilevante esigenza di evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili. In altre parole, per espressa previsione normativa, il concorrente può far conto sul fatto che, nel caso in cui l’ausiliaria non presenti i requisiti richiesti, potrà procedere alla sua sostituzione e non sarà, per ciò solo, escluso (cfr. Cons. St., sez. V, 22.04.2020 n. 2551)”.