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TAR Liguria, Sez. II, 03.10.2020, n. 683

TAR Liguria, Sez. II, 03.10.2020, n. 683

TAR LIGURIA

Con la sentenza in epigrafe, il TAR della Liguria, sede di Genova, si è pronunciato in merito alla necessità di un onere motivazionale per il ricorso all’affidamento in house del trasporto pubblico locale.

Il Collegio ha, innanzitutto, richiamato la giurisprudenza amministrativa in materia, secondo la quale, nel settore del trasporto pubblico locale, l’in house providing costituisce la forma ordinaria di affidamento dei relativi servizi “perfettamente alternativa al ricorso al mercato” (così Cons. St., sez. V, n. 4310/2020; nello stesso senso Cons. St., sez. V, n. 753/2019).

Ciò si desume, in primo luogo, dall’art. 5, comma 2 del regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 il quale prevede che: “a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale (…) hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale (…) esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture”; in secondo luogo, dall’art. 18, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, il quale esclude dal proprio campo di applicazione le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri e, di conseguenza, impedisce l’applicazione dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, incentrato sulla comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell’ in house providing e del ricorso al mercato.

Sulla base di tali argomentazioni, dunque, secondo il TAR deve escludersi che la scelta dell’affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico locale debba essere necessariamente accompagnata da uno specifico supporto motivazionale circa le ragioni del mancato ricorso al mercato.

Il Collegio ha, inoltre, evidenziato che la decisione di un ente di avvalersi dell’affidamento diretto per la gestione dei servizi pubblici locali costituisce “il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che, se adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un macroscopico travisamento dei fatti” (ex multis Cons. St., sez. V, n. 257/2015; TAR Liguria, sez. II, n. 120/2016).

In particolare, nel caso di specie, la Città Metropolitana di Genova aveva adeguatamente motivato la scelta di ricorrere all’in house providing per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, per cui il TAR ha ritenuto del tutto legittimo l’affidamento diretto effettuato dall’Amministrazione.

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