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TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19.09.2020, n. 806

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19.09.2020, n. 806

TAR Lombardia

La pronuncia in esame è stata emessa dal TAR Lombardia all’esito del giudizio nel quale la parte ricorrente aveva impugnato l’annullamento della gara e l’esclusione della società all’esito della verifica da parte della Stazione Appaltante del DGUE da questa trasmesso.

In particolare, con la dichiarazione consegnata dalla ricorrente in fase di gara, la stessa aveva dichiarato di non aver commesso gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto, però, del fatto di essere stata iscritta nel Casellario tenuto dall’ANAC in ragione di una risoluzione di un contratto di appalto, nonché della circostanza che in tre diversi contratti avrebbe subito l’irrogazione di penali contrattuali nella percentuale dell’1% dell’importo contrattuale e di aver impugnato due dei relativi provvedimenti subiti in danno.

Con l’impugnazione spiegata dalla ricorrente è stata denunciata, tra i diversi motivi, una violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione del fatto che la Stazione Appaltante avrebbe fatto discendere l’esclusione della ricorrente dalla mera esistenza delle vicende contrattuali dichiarate negli atti di gara, operando un automatismo non consentito dalla normativa di settore e dalle Linee Guida dell’ANAC.

Il Tar Lombardia ha rigettato il motivo di ricorso ribadendo come “la giurisprudenza ha chiarito che la norma in questione, dopo la novella introdotta dall’art. 5, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, ha dilatato il potere valutativo discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici, correlandone l’esercizio ad un concetto giuridico indeterminato; pertanto spetta alle stazioni appaltanti declinare, caso per caso, la condotta dell’operatore economico colpevole di “gravi illeciti professionali”, dovendo sempre l’Amministrazione, in caso di esclusione, motivare l’esercizio di tale discrezionalità.”

Nel caso di specie, quindi, ha chiarito il Tribunale, che la Stazione Appaltante ha correttamente operato motivando la decisione dell’esclusione sul presupposto che le vicende contrattuali rappresentate dalla concorrente si erano verificate in tempi recenti ed avevano riguardato l’esecuzione di contratti aventi ad oggetto un servizio identico o comunque analogo a quello oggetto di gara. Oltre alla circostanza che non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che due delle risoluzioni contrattuali siano state oggetto di contestazione, poiché la normativa vigente non lo ritiene un motivo sufficiente ad escludere la ricorrenza del grave illecito professionale.

Rileva, altresì, il fatto che il TAR abbia tenuto in considerazione la circostanza che la Stazione Appaltante, a supporto del provvedimento di esclusione, ha specificato che “le giustificazioni addotte dall’interessata nelle dichiarazioni prodotte in gara “appaiono generiche e non sorrette da alcuna documentazione probante che non sia l’affermazione apodittica che si tratti di fatti di scarsa rilevanza”.

In sostanza, il TAR ritiene che l’esclusione del concorrente sia stata legittima e giustificata anche dal fatto che il ricorrente, anche in sede di impugnazione, si sarebbe limitato ad affermare la scarsa rilevanza degli illeciti professionali dedotti, non documentando tali valutazioni.

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