La pronuncia in esame affronta il tema della revisione dei prezzi, con particolare approfondimento dell’ambito di applicazione della giurisdizione del giudice amministrativo sul tema.
In particolare, la sentenza giunge all’esito di un giudizio introdotto dinanzi al TAR Milano, nel quale la parte ricorrente, gestore uscente del servizio di igiene urbana integrata nell’ambito di un appalto di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, ha impugnato il mancato accoglimento da parte della Stazione Appaltante della richiesta di revisione dei prezzi del contratto, motivata sul lamentato imprevisto verificarsi dell’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti rispetto al momento dell’offerta di gara e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi e la conseguente condanna alla relativa corresponsione.
Il TAR Milano, ripercorrendo l’iter normativo e giurisprudenziale riguardo la giurisdizione in tema di controversia concernenti la revisione dei prezzi, demandata in via esclusiva al giudice amministrativo, ha chiarito come l’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa abbia assunto una portata ampia e generale, “includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur (Consiglio di Stato sez. III, 25 marzo 2019, n.1937)” e non solo, pertanto, dell’an debeatur.
Nell’esaminare, poi, il caso di specie, la pronuncia in argomento ha ulteriormente approfondito il tema, specificando come “L’istituto della revisione prezzi corrisponde ad un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa (Cons. Stato sez. III 6 settembre 2020 n. 4827).”
Ne consegue che è rimessa alla Stazione Appaltante una facoltà discrezionale nello svolgimento dell’istruttoria nell’ambito del procedimento con riferimento all’an della revisione, che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto, sulla base della previsione di cui all’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006.
In conclusione, pertanto, la pronuncia in esame, sulla base di tali considerazioni, afferma che rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. qualsiasi controversia in tema di revisione prezzi, sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia che investa l’esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo.