Con ricorso dinanzi al T.A.R. Piemonte – Torino, la società ricorrente, alla quale era stato assegnato il miglior punteggio in fase di gara, chiedeva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di un’altra società, inizialmente classificatasi seconda. La ricorrente, infatti, lamentava di essere stata retrocessa al secondo posto in graduatoria nel corso della gara, a seguito della rivalutazione delle offerte tecniche e della modifica dei relativi punteggi in sede di seconda convocazione della commissione giudicatrice. La ricorrente, quindi, denunciava la violazione dell’art. 30 D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei principi di segretezza delle offerte, in quanto l’Amministrazione avrebbe riesaminato le offerte tecniche quando era già stata compiuta l’apertura e la valutazione delle offerte economiche, con attribuzione dei punteggi.
Il Collegio, accogliendo le doglianze della ricorrente, ha ricordato che “il principio della segretezza dell’offerta economica è posto a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, per garantire il lineare svolgimento del giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione. La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (Cons. Stato, sez. V, n. 612 del 2019)”.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto illegittima l’attività procedimentale dell’Amministrazione, ossia nell’aver proceduto, nella seconda seduta di gara, alla rivalutazione delle offerte tecniche con modifica dei relativi punteggi, quando era già avvenuta l’apertura e la valutazione delle offerte economiche.