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TAR Sicilia, Sez. IV, 24.09.2020 n. 2296

TAR Sicilia, Sez. IV, 24.09.2020 n. 2296

TAR Sicilia

La Quarta Sezione del T.A.R. Sicilia – Catania, con sentenza del 24 settembre 2020 n. 2296, ha osservato che è illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto disposta in favore di una ditta che ha indicato l’importo relativo ai costi della manodopera in modo incerto, e, in particolare, abbia effettuato una triplice e diversa indicazione di detti costi.

In tal caso, infatti, la P.A. non può che escludere dalla procedura concorrenziale la ditta interessata, sia se si abbia riguardo alla iniziale non univoca dichiarazione di costo contenuta nell’offerta (euro 130.000,00 ed euro 50.000,00) sia ove si faccia riferimento all’inammissibile modifica di questo elemento, effettuata in sede di giustificazione, attraverso la indicazione di un terzo e diverso valore (euro 65.939,01).

Tale decisione è stata assunta sul rilievo che, a fronte di tale variegata prospettazione di costi d’impresa, il seggio di gara non può – se non esercitando una non consentita ed arbitraria scelta – prediligere uno dei valori espressi e tralasciare gli altri due.

A sostegno della propria valutazione il TAR ha osservato che, in ordine alla essenzialità della univoca e certa indicazione dei costi della manodopera, la giurisprudenza nazionale (recependo gli approdi a cui è pervenuta quella comunitaria) ha affermato che “L’omissione di qualsivoglia indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta non è sanabile dell’integrazione in sede di chiarimenti resi nel corso del sub-procedimento di verifica della anomalia poiché l’indicazione dei costi della manodopera costituisce un elemento indefettibile dell’offerta economica” (Tar Campobasso, 94/2020).

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