La pronuncia in esame affronta il tema della concessione della proroga di un contratto di servizio energia in corso di esecuzione e dei relativi criteri di applicazione.
In particolare, la controversia verte sull’impugnazione spiegata dalla società risultata aggiudicataria della nuova gara indetta da Consip per il MIES (Multiservizio Tecnologico Integrato Energia Per La Sanità) presso una ASL, con attivazione della Convenzione prevista dal luglio 2019.
Presso tale ASL era ancora in corso, ma in fase di scadenza (gennaio 2020), il precedente contratto avente ad oggetto il medesimo servizio, il quale veniva formalmente prorogato dalla ASL per ulteriori due anni e sei mesi, ai sensi dell’art. 6, dell’allegato II al D.Lgs. n. 115/2008.
La ricorrente impugnava proprio tale provvedimento invocandone la mancanza dei presupposti per la relativa applicazione e la violazione della concorrenza, in riferimento alla gara della quale era risultata aggiudicataria.
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni e principi.
Richiamando la disciplina prevista dall’art. 6, dell’allegato II al D.Lgs. n. 115/2008, il quale prevede la possibilità di prorogare il contratto in essere, la sentenza in esame chiarisce, però, che, poiché la proroga e la rinegoziazione di un contratto devono ritenersi eccezioni al principio generale secondo cui un appalto pubblico può essere affidato solo a seguito di una procedura comparativa svolta secondo i principi dell’evidenza pubblica e che “l’art. 6 ammette la proroga solo a fronte della individuazione di nuove prestazioni che assicurino il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico perseguiti dalla normativa, sull’Amministrazione grava un onere particolarmente intenso di motivazione (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 26 gennaio 2017, n. 94 cit.).”
In conclusione, pertanto, l’amministrazione “è tenuta a rendere conto del percorso valutativo attraverso il quale è giunta alla decisione di rinegoziare e prorogare il contratto in essere, in luogo dell’avvio di una nuova gara o, come nel caso in esame, dell’adesione alla nuova convenzione Consip”, escludendo che la proroga possa essere concordata a ridosso della scadenza del contratto in essere.