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T.A.R. Toscana sulle prestazioni contrattuali rese dal collaboratore continuativo

T.A.R. Toscana sulle prestazioni contrattuali rese dal collaboratore continuativo

TAR Toscana

T.A.R. Toscana, Sez. I, 27.4.2021, n. 601, sulle prestazioni contrattuali rese dal collaboratore continuativo

Con la sentenza in epigrafe il TAR per la Toscana non ha ritenuto condivisibile una lettura restrittiva dell’art. 105, co. 3, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le prestazioni contrattuali rese dal collaboratore continuativo dovrebbero essere svolte nei confronti dell’affidatario del contratto e non – come avviene per il subappalto – direttamente a favore della stessa Amministrazione aggiudicatrice.

Il Collegio, pur consapevole che una parte della giurisprudenza ha fatto propria tale impostazione ermeneutica, ha aderito ad una diversa linea interpretativa fatta propria anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In particolare, il giudice amministrativo ha chiarito “che la necessità di garantire l’effetto utile della menzionata previsione non consente di attribuire ad essa, ai fini della delimitazione del suo perimetro applicativo, un significato tale da abbracciare prestazioni che, in mancanza della stessa, sarebbero state comunque acquisibili dal soggetto affidatario”.

Tale risultato si otterrebbe, appunto, circoscrivendo l’utilizzazione del suddetto istituto alle sole prestazioni “secondarie” e/o “sussidiarie”, ovvero a quelle non direttamente rivolte alla Stazione appaltante e non coincidenti contenutisticamente con la prestazione dedotta in contratto: prestazioni che, anche a prescindere dalla previsione suindicata, sarebbero state comunque e legittimamente acquisibili ab externo dal soggetto affidatario, rivolgendosi ai propri fornitori, indipendentemente dall’epoca di stipula dei relativi contratti e senza essere tenuto al deposito degli stessi presso la stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21.5.2020, n. 3211; Cons. Stato, Sez. III, 18.7.2019, n. 5068).

A ciò si aggiunga che la spendibilità del contratto di collaborazione in sede di gara non può essere neppure inficiata dalla mancanza di data certa, atteso che la norma non richiede che i contratti continuativi di cooperazione servizio e/o fornitura abbiano data certa, ma prescrive solo che essi siano stati sottoscritti “in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto” (Cons. Stato, Sez. III, 29.1.2021, n. 879).

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