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TAR sulla legittimità dell’esclusione da una procedura per tardivo versamento del contributo previsto in favore dell’ANAC

TAR sulla legittimità dell’esclusione da una procedura per tardivo versamento del contributo previsto in favore dell’ANAC

tar Emilia Romagna

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29.6.2021, n. 573, sulla legittimità dell’esclusione da una procedura per tardivo versamento del contributo previsto in favore dell’ANAC

Il Tribunale Amministrativo per la Calabria (sede di Reggio Calabria) è intervenuto – con sentenza n. 573/2021 del 29.6.2021 – dichiarando la legittimità dell’esclusione da una procedura selettiva per tardivo versamento del contributo previsto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005.

Nel caso specifico, l’impresa ricorrente era stata esclusa dalla gara in quanto, all’esito dell’esame – da parte del seggio di gara – della documentazione amministrativa prodotta (anche in sede di soccorso istruttorio), era emerso che l’impresa partecipante non aveva proceduto al tempestivo versamento del contributo previsto a favore dell’ANAC dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e richiesto dalle disposizioni del bando.

Avverso il provvedimento di esclusione, l’offerente – rilevando che il tardivo versamento del contributo sarebbe stato da attribuire ad un malfunzionamento del sito dell’Autorità – ha proposto ricorso per la dichiarazione di nullità delle clausole del bando e del disciplinare di gara che dovessero impedire il soccorso istruttorio e precludere la possibilità di considerare tempestivo il tardivo versamento del contributo ANAC in ipotesi di forza maggiore.

Il Collegio, in linea con l’insegnamento della prevalente giurisprudenza, ha in merito richiamato i principi già evidenziati in precedenti pronunce (cfr. sentenze nn. 543 e 544 del 15 settembre 2020) per cui: “a) fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo ANAC non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara; b) ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C 27/15-sentenza “Pippo Rizzo”) nella parte in cui è stato affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”; c) di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (si ripete: versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica: di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante” (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386).

Tanto premesso – e dato atto che in fattispecie il bando prevedeva che “É fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Delibera dell’Autorità del 18/12/2019 n. 1197” laddove il disciplinare precisava che “L’omessa presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta” – i Giudici Amministrativi hanno concluso per l’incensurabilità dell’operato della commissione di gara nel caso di specie.

Al riguardo, la sentenza ha infatti rimarcato la rilevanza assunta dalla circostanza che nelle leggi di gara fosse prevista la sanzione espulsiva in relazione alla violazione dell’obbligo di effettuare il versamento del contributo ANAC, e fosse anche circoscritta la possibilità di effettuare il pagamento entro il termine per la presentazione delle offerte; in detto contesto, i Giudici amministrativi hanno dunque ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione emesso una volta che la Commissione di gara ha effettivamente riscontrato, all’esito del soccorso istruttorio, che la criticità ascritta alla concorrente non si sostanziava in una mera carenza di produzione documentale, quanto piuttosto nell’inosservanza di un termine perentorio per l’incombente de quo e, per ciò solo, ha correttamente ritenuto non adempiuta la prescrizione di gara e giustamente applicato, pertanto, la sanzione prevista.

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