Cancrini e Partners

È infondata la questione di costituzionalità dell’art. 21, co. 2, D.L. n. 76/2020, come convertito

È infondata la questione di costituzionalità dell’art. 21, co. 2, D.L. n. 76/2020, come convertito

legge siciliana sugli appalti

Corte Costituzionale, 16 luglio 2024, n. 132. È infondata la questione di costituzionalità dell’art. 21, co. 2, D.L. n. 76/2020, come convertito, che prevede, esclusivamente per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose

La sentenza in esame trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, co. 2, D.L. n. 76/2020, sollevata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nell’ambito di un giudizio instaurato nei confronti di alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri al fine di valutare la sussistenza della loro responsabilità per il danno erariale prodottosi “in conseguenza di un ammanco di cassa dovuto a plurime riscossioni di settantotto assegni non autorizzati”.

In particolare, la disposizione censurata stabiliva che “limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

Dunque, con l’art. 21, co. 2, D.L. n. 76/2020, il legislatore, modificando – in via temporanea ed in concomitanza con l’emergenza pandemica del Covid-19 – la disciplina dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, ancorata al dolo ed alla colpa grave, ha introdotto una disciplina provvisoria che, quanto alle condotte attive, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle sole ipotesi dolose.

Il rimettente censurava la norma in riferimento a più parametri costituzionali.

In particolare, ripercorrendo sinteticamente le censure di costituzionalità maggiormente significative, secondo il rimettente, il citato art. 21: i) esenterebbe da responsabilità amministrativa i pubblici dipendenti che hanno tenuto una condotta attiva gravemente colposa, così incidendo su un “punto di equilibrio” riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale quale principio generale e deresponsabilizzando l’operato dei pubblici dipendenti, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; ii) impedirebbe alla Pubblica Amministrazione di ricevere adeguato ristoro per i danni dalla stessa subiti per effetto di condotte attive gravemente colpose, in violazione degli artt. 28 e 81 Cost.; iii) sottrarrebbe alla giurisdizione della Corte dei Conti il giudizio sulla sussistenza della responsabilità erariale derivante da condotte attive gravemente colpose, in violazione dell’art. 103 Cost.

Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione non fondata.

Secondo la Corte, infatti, tale scelta legislativa è il risultato di un lungo iter giurisprudenziale, tracciato (anche) dalla medesima, che pone l’accento su “un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa”.

Invero, la decisione intrapresa è quella a favore di un’Amministrazione di risultato, che – andandosi via via consolidando – è confluita, anche nel recente D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che, nell’enunciare i principi generali che reggono l’azione amministrativa nella materia, colloca, rispettivamente agli artt. 1 e 2, il “principio del risultato” e quello correlato della “fiducia”.

Inoltre, il Giudice costituzionale ha evidenziato come la complessità del contesto in cui operano gli agenti pubblici è divenuta ancora maggiore, sia sul piano istituzionale che su quello giuridico e fattuale, rendendo più difficili le scelte amministrative in cui si estrinseca la discrezionalità e più facile l’errore, anche grave. Da tale “fatica dell’amministrare” discende, quale reazione al rischio percepito di incorrere in responsabilità, la “burocrazia difensiva”, alimentata anche dall’incertezza provocata da una disciplina che si affida a un concetto giuridico indeterminato, quale quello della colpa grave.

Pertanto, nell’ottica di stimolare l’attività degli agenti pubblici in un contesto specifico e provvisorio – come quello dettato, appunto, dal Covid-19 – evitando che la responsabilità amministrativa possa operare come disincentivo, appare ragionevole la limitazione – per le sole condotte commissive – della responsabilità amministrativa alle sole fattispecie dolose.

Ed infatti, ad avviso della Consulta, la scelta del legislatore, pur indebolendo la funzione deterrente della norma, assicura la maggiore efficienza dell’attività amministrativa, svolta così in modo tempestivo e senza alcun tipo di ostacoli, soprattutto di quelli che possano derivare dal timore di incorrere (al di fuori delle ipotesi dolose) nella responsabilità erariale.

(Beatrice Petrucci)

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale