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La terza classificata nella gara è portatrice di interesse all’aggiudicazione solo ove risultino fondate le censure proposte avverso la prima e la seconda classificata

La terza classificata nella gara è portatrice di interesse all’aggiudicazione solo ove risultino fondate le censure proposte avverso la prima e la seconda classificata

TAR Lombardia

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/11/2021, n. 2528. La terza classificata nella gara è portatrice di interesse all’aggiudicazione solo ove risultino fondate le censure proposte avverso la prima e la seconda classificata

Con la sentenza in commento, il TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione IV si è pronunciato in tema di interesse a ricorrere in capo alla terza classificata di una procedura di gara.

Il Collegio ha, in primo luogo, ricordato che è ius receptum il principio secondo cui la terza classificata può essere considerata portatrice di un interesse attuale e concreto, qualora, agendo in giudizio, “proponga censure dirette all’esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara” e sia, dunque, individuabile un’utilità della quale essa fruirebbe per effetto dell’accoglimento del ricorso. Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione deve essere dichiarato inammissibile, oltre che nei casi in cui non contenga doglianze volte ad invalidare l’intera procedura o censure dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, anche in quelli di rigetto delle censure rivolte ad uno degli operatori controinteressati, poiché, in tal modo, la posizione poziore dei controinteressati “si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito” (in tal senso TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 308/2021).

Nel caso di specie, la società ricorrente non aveva proposto motivi di gravame diretti a invalidare l’intera gara, per cui poteva conseguire un effetto utile dall’accoglimento del ricorso solo nel caso di fondatezza delle censure proposte nei confronti sia della prima che della seconda classificata. Il Collegio, però, dopo aver esaminato le doglianze nei confronti dell’aggiudicataria, le ha ritenute infondate e ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti della seconda classificata, essendo – in ragione del consolidamento della posizione dell’aggiudicataria – venuto meno l’interesse a ricorrere per la terza classificata.

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