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ANAC: Tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici, le regole per stazioni appaltanti e imprese

ANAC: Tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici, le regole per stazioni appaltanti e imprese

contratti pubblici

Con Comunicato del Presidente del 26 marzo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta a seguito di irregolarità riscontrate nell’ambito delle attività di vigilanza istituzionalmente svolte, con specifico riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari all’interno della filiera delle imprese coinvolte nell’esecuzione dei contratti pubblici. Le criticità emerse non riguardano i pagamenti diretti eseguiti dalle stazioni appaltanti in favore degli appaltatori principali, bensì i trasferimenti di risorse economiche intercorrenti tra appaltatori, subappaltatori e ulteriori subcontraenti.

L’intervento dell’ANAC è finalizzato a fornire un ausilio operativo agli operatori del mercato, mediante la precisazione delle corrette modalità applicative della normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il rischio di infiltrazioni illecite e violazioni della normativa vigente.

La normativa vigente impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, apposita clausola recante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con gli appaltatori. Le stesse stazioni appaltanti sono tenute, altresì, a verificare che tale clausola sia regolarmente inserita in tutti i contratti stipulati lungo la filiera, ivi compresi quelli conclusi tra appaltatori, subappaltatori e altri subcontraenti.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, utilizzando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

A loro volta, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti sono tenuti ad avvalersi di conti correnti dedicati per ogni operazione finanziaria afferente all’appalto pubblico di riferimento, comunicandone gli estremi identificativi – unitamente ai nominativi dei soggetti delegati ad operare – alla stazione appaltante entro il termine perentorio di sette giorni. Tali soggetti devono altresì effettuare pagamenti esclusivamente tracciabili (a mezzo bonifico bancario o strumenti equivalenti), riportando i codici CIG e CUP; sono altresì tenuti a inserire la clausola di tracciabilità nei subcontratti e a comunicare tempestivamente eventuali inadempimenti della controparte alla stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente.

Al fine di garantire la corretta ed effettiva applicazione della normativa, l’ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti l’adozione di un sistema di controlli periodici. Tra le best practices suggerite figurano:

– l’inserimento nei contratti di clausole che impongano all’appaltatore l’obbligo di fornire evidenza documentale dei pagamenti effettuati ai subappaltatori (quali fatture e copie dei bonifici eseguiti da conti dedicati, recanti i codici CIG e CUP);

– l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti la regolarità dei pagamenti lungo la catena contrattuale;

– l’effettuazione di controlli a campione mediante richiesta della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di tracciabilità, tenuto conto del ruolo centrale dell’appaltatore, inteso quale dominus della filiera.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Prefetto competente per territorio, e può integrare causa di risoluzione del contratto. L’eventuale omissione dei controlli da parte delle stazioni appaltanti incide negativamente sulla valutazione della corretta esecuzione contrattuale da parte delle medesime.

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