Con parere del 3 ottobre 2023, l’ANAC ha chiarito che la norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.
In particolare, l’ANAC ricorda che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dove devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e alla gestione dei finanziamenti.
Ciò in quanto, la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella “di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale”.
Per una lettura integrale del parere in funzione consultiva n. 48 del 3 ottobre 2023, si rinvia al seguente link