Cancrini e Partners

Tribunale di Ancona, 01.09.2020, n. 1062

Tribunale di Ancona, 01.09.2020, n. 1062

Tribunale di Ancona

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Ancona, nell’occuparsi – nell’ambito di un appalto tra privati – del risarcimento spettante per l’eliminazione dei vizi e per le difformità delle opere, ha affermato che la somma da liquidarsi in favore del Committente “ha ad oggetto un debito di valore dell’appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d’acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 25015 del 06/11/2013)”.

Si legge poi nella sentenza che, “qualora la liquidazione del danno sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995)”.

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