Con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, l’appellante impugnava la sentenza di primo grado emanata dal T.A.R. Calabria, insistendo sull’annullamento del provvedimento di revoca della procedura di affidamento del servizio di vigilanza armata adottato dall’Amministrazione.
Il Collegio, rigettando la tesi dall’appellante sull’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies, della Legge n. 241/1990, ha rilevato che nel caso di specie la legittimità dell’esercizio del potere di revoca degli atti di gara derivava proprio da esigenze della commessa pubblica, essendo mutato il numero delle risorse necessarie rispetto al servizio oggetto di gara. Dunque, tale sopravvenienza era da considerarsi funzionalmente condizionante la procedura, in vista del soddisfacimento degli interessi pubblici portati dall’Amministrazione aggiudicatrice. Infatti, secondo costante giurisprudenza, “la revoca dell’aggiudicazione è legittima se sorretta dall’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive, interesse di per sé superiore all’interesse particolare dell’impresa a conservare l’aggiudicazione” (sent. n. 833/2022).
Del resto, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 – con il quale si è chiaramente affermato che in materia di contratti pubblici la tutela della concorrenza rappresenta piuttosto un mezzo, e non un fine, rispetto allo scopo di “conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” – un simile principio era già considerato immanente al sistema dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, sent. n. 4086/2020, ove si è chiarito che “l’interesse pubblico alla tutela della concorrenza portato dalla normativa sui contratti pubblici è funzionale comunque alla tutela dell’interesse dell’amministrazione all’acquisizione di beni o servizi destinati a soddisfare le specifiche esigenze della collettività di cui essa è attributaria, come definite nella lex specialis di gara. (….) La natura del procedimento di evidenza pubblica come sede nella quale vengono create artificialmente le condizioni di concorrenza non deve infatti far perdere di vista la funzione del procedimento medesimo, che è quella, pur in un contesto concorrenziale, di acquisire beni e servizi maggiormente idonei a soddisfare l’interesse pubblico specifico portato dall’amministrazione aggiudicatrice”.