TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 04.06.2021, n. 6705, sulla valenza escludente dell’omessa dichiarazione, da parte del concorrente, di una posizione debitoria derivante da un precedente rapporto concessorio
Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. del Lazio si è pronunciato sull’esclusione da una procedura di gara di un operatore economico, disposta dalla Stazione appaltante in ragione della mancata rappresentazione di una posizione debitoria nei confronti dello Stato.
Nel caso di specie, l’appellante aveva una pesante morosità nei confronti dell’Agenzia del Demanio.
Il disciplinare di gara, tuttavia, richiedeva come requisito di partecipazione quello di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando che i concorrenti non avrebbero dovuto essere in una posizione debitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche in relazione al mancato versamento di canoni, oneri e indennità pregresse, a pena di immediata esclusione dalla gara.
Nonostante il chiaro tenore della lex specialis di gara, l’appellante ha omesso di dichiarare la pendenza nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Demanio.
Di talché, la Stazione appaltante, rilevate tali posizioni debitorie insolute in data antecedente alla partecipazione alla gara, ha disposto l’esclusione del concorrente.
In tal caso, secondo il T.A.R. Lazio, il provvedimento di esclusione “risponde all’interesse pubblico che il gioco concorrenziale non venga alterato dall’impresa che si giovi di “economie” di spese generali e gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi assunti nei confronti dell’Agenzia del Demanio”.
Difatti, “per il principio di autoresponsabilità l’autore di dichiarazioni negoziali è assoggettato agli effetti di esse, secondo il loro oggettivo significato e secondo le normali conseguenze che ne derivano, non potendo, poi, dolersi delle conseguenze che derivino dalle stesse, una volta verificate in sede di controllo successivo (Tar Lazio, Roma, sez. II, 22 maggio 2020, n. 5436). E, invero, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici i requisiti di moralità dell’impresa che vi partecipi “debbono apparire, alla stazione appaltante, ab origine certi e inequivoci”; con la conseguenza che “in relazione a questi principi si impone ai concorrenti di dichiarare tutti i fatti e i dati che possono rilevare ai fini del giudizio di affidabilità morale spettante alla stazione appaltante” sicché essi “sono onerati di verificare in via preventiva, cioè prima di formulare l’offerta in sede di gara, ogni circostanza che possa ostare all’aggiudicazione del contratto” (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 13 marzo 2017, n. 409)”.