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Al fine di valutare la serietà degli impegni assunti con un contratto di avvalimento è sufficiente che il costo da questa sostenuto trovi adeguata compensazione

Al fine di valutare la serietà degli impegni assunti con un contratto di avvalimento è sufficiente che il costo da questa sostenuto trovi adeguata compensazione

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 1478. Al fine di valutare la serietà degli impegni assunti con un contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia un soggetto non imprenditoriale, è sufficiente che il costo da questa sostenuto trovi adeguata compensazione nel rapporto negoziale

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 1478 del 14.2.2024, ha confermato il principio delineato dalla sentenza del TAR Campania n. 2014 del 19 settembre 2023, secondo il quale la necessaria onerosità del contratto di avvalimento presuppone la pattuizione di un corrispettivo congruo in favore della stessa ausiliaria a garanzia della serietà dell’impegno assunto da quest’ultima verso l’ausiliaria e la stazione appaltante.

Tuttavia, tale principio non va applicato alla lettera nel caso in cui le parti contraenti non siano soggetti imprenditoriali, come nel caso di soggetti che orientino la loro azione a scopi di ordine solidaristico e socialmente rilevanti, perseguiti attraverso l’apporto prevalente di volontari, “ben potendo in tale ipotesi, lo stesso concorso offerto mediante il prestito dei requisiti ad altra organizzazione al raggiungimento, per il tramite di quest’ultima, delle finalità di carattere solidaristico che ne informano l’assetto statutario, contribuire alla connotazione causale del contratto di avvalimento a tal fine stipulato e, quindi, alla dimostrazione della serietà degli impegni con esso assunti dall’ausiliaria”.

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