Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453. La verifica di anomalia eseguita dall’Amministrazione non può prescindere dall’esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte
In relazione a una procedura aperta per l’affidamento quadriennale del servizio di pulizia e sanificazione, risultava aggiudicatario un Rti la cui offerta, unitamente a quella dell’appellante, veniva resa oggetto di rivalutazione a seguito dell’annullamento dell’originaria aggiudicazione effettuato successivamente alla pubblicazione di diverse sentenze.
All’esito di tale rivalutazione, l’RTI veniva nuovamente individuato come aggiudicatario, ragione per la quale l’appellante della sentenza in commento impugnava l’aggiudicazione dinanzi al TAR competente allo scopo di far rilevare, tra l’altro, che sulle voci contestate ai fini dell’anomalia dell’offerta le giustificazioni fornite fossero non ragionevoli e plausibili.
Il TAR rigettava il ricorso e, pertanto, veniva frapposto appello che avrebbe infine condotto all’annullamento del provvedimento gravato con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto stipulato.
In tema di giustificazioni e di offerte anormalmente basse il Consiglio di Stato ha avuto modo di confermare che, come correttamente rilevato dall’appellante, la verifica di anomalia eseguita dall’amministrazione non può prescindere dall’esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall’amministrazione ai fini del calcolo del costo della manodopera.
A tale conclusione il Supremo Consesso è pervenuta per mezzo del richiamo della più recente giurisprudenza secondo cui: “la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi” (Cons. Stato, V, 7 luglio 2023, n. 6652; cfr., al riguardo, anche Id., 24 marzo 2020, n. 2056, ove si afferma che “le tabelle introdotte dal sopravvenuto contratto collettivo […] potevano essere considerate nel sub-procedimento di valutazione dell’offerta per stimarne l’affidabilità. Bene strano sarebbe stato il contrario […] anche in ragione del fatto che è il nuovo contratto collettivo a trovare applicazione in sede di esecuzione del contratto”; cfr. peraltro anche alcuni passaggi in Id., III, 3 maggio 2022, n. 3460, ove si evidenzia che “un conto è la normativa e i dati vigenti e disponibili al momento della formulazione dell’offerta, altra cosa sono le giustificazioni nel procedimento di anomalia. Quest’ultimo tende a prevenire un vulnus di qualità e affidabilità in executivis, e dev’essere condotto in relazione a dati ed elementi, il più possibile concreti e attuali, destinati a caratterizzare l’esecuzione del rapporto: è dunque evidente che in sede di giustificazioni avrebbero dovuto essere considerati i costi del lavoro derivanti dalla nuova tornata di contrattazione collettiva”; in diverso senso, cfr. la più risalente Cons. Stato, III, 27 marzo 2014, n. 1487)”.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato conclude affermando che andavano senz’altro considerati, in sede di (ri)verifica di anomalia gli incrementi retributivi di cui al nuovo CCNL nelle more adottato.