TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 8 settembre 2022, n. 1980. La verifica di anomalia va esperita anche con riferimento alle offerte inerenti alle concessioni
Con la sentenza in commento, il Tar Milano ha svolto alcune interessanti considerazioni sul tema dell’applicabilità della disciplina inerente la verifica di anomalia delle offerte anche alle procedure indette per l’affidamento di concessioni.
In particolare, avviata una procedura per l’affidamento di una concessione mista di beni e servizi riguardante tre distinti Lotti ed esaminata la congruità delle offerte presentate, la stazione appaltante chiedeva a tutti i partecipanti di presentare chiarimenti in merito ad alcune voci di costo.
Valutati i chiarimenti presentati, la stazione appaltante escludeva il RTI ricorrente da tutti i Lotti oggetto della procedura e, per ciascuno di essi, formulava proposta di aggiudicazione in favore di tre diverse imprese.
Avverso la proposta di aggiudicazione di uno dei Lotti ad una di tali imprese, proponeva ricorso la mandante del RTI escluso, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, assumendo che la verifica di congruità fosse stata condotta “in modo parcellizzato su singole voci e in modo svincolato dalla valutazione complessiva dell’offerta “. Una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione, la ricorrente provvedeva ad impugnarlo con motivi aggiunti, deducendone l’invalidità derivata per i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo.
Il Tar, nel respingere entrambi i ricorsi, si è pronunciato sul tema dell’applicabilità della disciplina dell’anomalia dell’offerta all’ambito delle concessioni, superando l’orientamento che, nel vigore del previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), tendenzialmente escludeva “la diretta applicabilità di tale regime alla figura concessoria, salvo ammettere una verifica in fase di gara circa la ragionevolezza dell’offerta in termini di suo preventivo apprezzamento di attendibilità, funzionale all’adempimento”.
I giudici amministrativi hanno, quindi, accolto il diverso orientamento che, invece, riconosce l’applicabilità dell’istituto alle concessioni, sia pure valorizzando gli elementi di specialità che la valutazione assume rispetto a tali fattispecie.
Richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato che si era già espressa in tal senso (Cons. Stato, sez. V 24 maggio 2022 n. 4108), il Tar ha, infatti, osservato che ritenere applicabile l’istituto della verifica di congruità delle offerte anche all’ambito delle concessioni non impedisce di svolgere valutazioni che valorizzino le peculiarità della fattispecie concessoria, in modo tale da “declinare in termini “dinamici” la verifica di anomalia.
In particolare, il Tar ha ritenuto che sebbene “l’art. 164, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 non richiami specificamente il regime dell’anomalia, la relativa verifica vada nondimeno considerata applicabile anche alle offerte inerenti alle concessioni: si tratta infatti di una valutazione espressione di principi generali in materia di affidamento di commesse pubbliche quali quelli della qualità e affidabilità delle prestazioni, nonché della libera concorrenza (cfr. l’art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016), e che implica un apprezzamento secondo canoni di ragionevolezza e attendibilità delle offerte ben possibile – anzi doveroso – da parte dell’amministrazione anche in ipotesi di concessioni, in coerenza con i generali principi dell’efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa”.
Tanto precisato, il Tar ha respinto i ricorsi ritenendo privo di effettivo riscontro l’assunto dedotto dalla ricorrente con il primo motivo di gravame, ovvero che la stazione appaltante avesse condotto la verifica di congruità dell’offerta presentata secondo “valutazioni atomistiche e parcellizzate delle singole voci” e affermando che “l’analisi di singoli profili dei costi di gestione fosse stata piuttosto ricondotta al quadro di sostenibilità dell’operazione complessiva”.
Così destituita di fondamento l’impostazione della ricorrente, il Tar ha poi svolto alcune considerazioni sul tema dell’ampiezza del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni operate dall’amministrazione in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta, ricordando l’ormai consolidato principio per cui “la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria”
(Carlotta Frattini)