Consiglio di Stato, Sez. V, 25/10/2024, n. 8534. Al fine della verifica della continuità del possesso del requisito è sufficiente che l’impresa abbia stipulato con la SOA il relativo contratto o abbia presentato un’istanza idonea all’avvio del procedimento di rinnovo
Con la sentenza in oggetto, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi sulla procedura di rinnovo dell’attestazione di qualificazione, richiesta ai fini dell’ammissione alle gare pubbliche.
Con la sentenza impugnata dinanzi al Consiglio di Stato (T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 325/2024), i giudici di prime cure hanno accolto la domanda di annullamento di aggiudicazione, rilevando che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l’attestazione SOA, presentata ai fini della comprova del requisito di qualificazione nella categoria prevalente OG1, sarebbe scaduta in pendenza della procedura di gara (in data 03.02.2024) ed era stata “rinnovata” soltanto con certificato rilasciato il successivo 15.02.2024. Tale doglianza ha trovato il proprio fondamento nella circostanza per cui la controinteressata avrebbe richiesto il rinnovo dell’attestazione SOA soltanto 50 giorni prima della scadenza del titolo e non già entro il termine di 90 giorni, come prescritto dall’art. 16, comma 5, All.II.12 D.lgs. n. 36/2023.
Il Tribunale ha ritenuto violati sia quest’ultima disposizione – interpretata in base all’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla disposizione previgente dell’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 – sia l’art. 6.2 della lex specialis, riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale richiesti per la partecipazione alla gara.
Con la pronuncia in commento, i giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso proposto dall’aggiudicataria, rilevando che, per costante giurisprudenza (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 24 aprile 2024, n. 7), l’attestazione di qualificazione, requisito di ammissione alle gare pubbliche, si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, non essendo possibile configurare alcuna soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Detto principio, peraltro, risulta confermato anche dall’art. 96 per i requisiti generali e dall’art. 100 per i requisiti di ordine speciale del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
In particolare, ad avviso della Quinta Sezione, va dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini della verifica della continuità del possesso dei requisiti, risulta sufficiente che l’impresa abbia stipulato con la SOA il relativo contratto, o abbia presentato un’istanza di rinnovo idonea a radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le connesse verifiche, nel termine normativamente previsto (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. n. 16 del 2014 e id., V, 8 marzo 2017, n. 1091, richiamate da Cons. Stato, V, 18 novembre 2020, n. 7178).
Ne consegue che, in caso di rinnovo dell’attestazione SOA, va valorizzata l’affermazione giurisprudenziale che collega l’effetto di continuità del possesso del requisito non solo al dato formale della stipulazione del nuovo contratto con il medesimo organismo di attestazione, bensì anche all’iniziativa dell’operatore economico concretamente finalizzata alla richiesta ed all’avvio del procedimento di rinnovo da parte di quest’ultimo organismo, in quanto la ratio dell’art. 16, comma 5, dell’allegato II.12 va rinvenuta nell’esigenza di evitare che vada a discapito dell’impresa
concorrente il corrispondente termine di novanta giorni assegnato all’organismo di attestazione per eseguire l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica (della permanenza) dei requisiti di qualificazione.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, facendo applicazione dei principi sopra esposti, ha ritenuto legittimo l’operato dell’aggiudicataria che, pur avendo stipulato il contratto con l’organismo di attestazione oltre i novanta giorni prima della scadenza della SOA, si è inequivocabilmente attivato allo scopo ben prima della scadenza di tale termine.