Con l’atto in commento, il Presidente è intervenuto con riguardo ad una procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza socio-sanitaria alla persona nella quale la stazione appaltante aveva previsto una base d’asta costituita esclusivamente dai costi della manodopera sui quali effettuare il ribasso.
L’Autorità ha rilevato come i documenti di gara, nel loro complesso, risultassero privi degli elementi utili a consentire agli operatori economici di effettuare una completa e adeguata analisi delle prestazioni in quanto la scelta della stazione appaltante di determinare l’importo a base di gara esclusivamente in relazione al costo della manodopera, oltre a poter compromettere la partecipazione alla procedura, avrebbe potuto incidere negativamente e pregiudicare anche la corretta esecuzione del servizio.
Tali carenze documentali, infatti, sarebbero in grado di determinare non solo una scarsa remuneratività dell’appalto, in violazione del principio del risultato, ma anche un indebito vantaggio competitivo a favore del precedente gestore del servizio. Tale soggetto, infatti, dispone di informazioni privilegiate derivanti dall’esecuzione del precedente affidamento, che gli consentono di formulare un’offerta con maggiore cognizione di causa rispetto agli altri concorrenti. Ciò comporta potenziali effetti distorsivi della concorrenza, in violazione del principio di accesso al mercato e dei principi cardine di concorrenza, imparzialità e non discriminazione.
È stato, quindi, chiarito che nella redazione degli atti di gara, la stazione appaltante è tenuta a delineare in modo esaustivo e puntuale l’oggetto della prestazione e le relative modalità esecutive, includendo tutte le voci di spesa, in modo tale da garantire ai potenziali operatori economici la possibilità di effettuare una valutazione completa e accurata, atta a formulare un’offerta consapevole, equilibrata e concorrenziale, in condizioni di parità e trasparenza.
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